Deserto
Gara #167
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione operativa e post-operativa della “Vasca E” della piattaforma di C. da Timpazzo a Gela (CL)Informazioni appalto
05/03/2026
Negoziata
Servizi
€ 632.817,17
TANCI LEYLA
Categorie merceologiche
665
-
Servizi assicurativi e pensionistici
Lotti
Deserto
1
BAB7C4FFE5
Solo prezzo
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione operativa e post-operativa della “Vasca E” della piattaforma di C. da Timpazzo a Gela (CL)
L’oggetto dell’appalto riguarda il servizio assicurativo/bancario concernente il rilascio di garanzie finanziarie per la gestione operativa e post-operativa della Vasca “E” della discarica per rifiuti non pericolosi sita in C. da Timpazzo.
Le garanzie finanziarie oggetto di gara d’appalto sono, in particolare, le seguenti:
1) Garanzia della gestione operativa della discarica di durata 4 anni (pari alla vita residua della Vasca “E” maggiorata di un anno – 3 anni + 1), con opzione di rinnovo di durata di ulteriori 9 anni (pari alla durata dell’autorizzazione integrata ambientale maggiorata di un anno – 12 anni + 1); decorso tale periodo la garanzia può essere escussa per 12 mesi. Quando sopra ai sensi del punto 6) dell’Allegato A) dell’Ordinanza del Commissario (OC) Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque n. 2196 del 2 dicembre 2003, pubblicata in G.U.R.S. n. 8 del 20/03/2004;
2) Garanzia della gestione post-operativa della discarica di durata 5 anni, in quanto l’Allegato A) dell’Ordinanza del Commissario (OC) Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque n. 2196 del 2 dicembre 2003, pubblicata in G.U.R.S. n. 8 del 20/03/2004, al comma 7 prevede che “la durata delle garanzie finanziarie riguardante il periodo di post-chiusura degli impianti di discarica di rifiuti, speciali e pericolosi, deve essere pari a 30 anni” e precisa che “la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni”.
€ 331.396,04
€ 331,40
€ 0,00
Scadenze
16/03/2026 12:00
26/03/2026 12:00
27/03/2026 15:00
Allegati
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Chiarimenti
06/03/2026 09:58
Quesito #1
Buongiorno vi chiediamo cortesemente se è possibile modificare il testo dell'Art l'art.1 del testo garanzia post gestione , come segue: La presente polizza ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di emissione della stessa. Alla data di scadenza su indicata, la garanzia prestata con la presente polizza perderà comunque ed automaticamente ogni efficacia. Sei mesi prima della scadenza su indicata, su richiesta del Contraente, la Società valuterà l’eventuale rinnovo/proroga della garanzia per ulteriori 5 anni, restando inteso che l’eventuale mancato rinnovo non costituirà di per sé motivo di escussione.
Grazie cordiali saluti
Grazie cordiali saluti
12/03/2026 19:50
Risposta
Preso atto delle precedenti polizze siglate dalla Società e trasmesse alla Regione Siciliana (Ente Beneficiario), si precisa che è possibile modificare il testo dell’art. 1 nel facsimile di polizza fideiussoria per la gestione post-operativa di discarica di rifiuti nel modo seguente, accogliendo parzialmente la vostra richiesta: “La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato dalla polizza, accertati e quantificati nei modi previsti dall’art. 4 e comunicati all’Assicuratore non oltre tre mesi dalla scadenza della stessa. In difetto, la garanzia si intenderà cessata a tutti gli effetti. La polizza ha efficacia fino al formale odine di svincolo della Regione Siciliana e comunque per un periodo massimo di 5 anni dalla data di emissione, salvo eventuali proroghe. La medesima garanzia, infatti può essere prestata in successione per periodi quinquennali, ai sensi del punto 7) dell’Allegato A) dell’O.C. n. 2196/2023.”
Per quanto concerne le altre richieste, si comunica che la proroga, in accordo con il comma 5 dell’art. 1 dello Schema di contratto, può essere richiesta dal Contraente, almeno un mese prima della scadenza. La Società può decidere di non rinnovare la stessa, eccetto nei casi esplicitamente previsti dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023 (ad es. nel caso del c.d. quinto d’obbligo e proroga tecnica). Il mancato rinnovo non costituisce di per sé motivo di escussione della polizza.
Per quanto concerne le altre richieste, si comunica che la proroga, in accordo con il comma 5 dell’art. 1 dello Schema di contratto, può essere richiesta dal Contraente, almeno un mese prima della scadenza. La Società può decidere di non rinnovare la stessa, eccetto nei casi esplicitamente previsti dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023 (ad es. nel caso del c.d. quinto d’obbligo e proroga tecnica). Il mancato rinnovo non costituisce di per sé motivo di escussione della polizza.
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risposta-quesito-del-06-03-2026.pdf SHA-256: d3cba270b5ac203de6f16008bf4780e5d49a8b28334eb48b99c20561d2b8a561 12/03/2026 19:50 |
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